Legge 133/2008
Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Quesito postoci da un dirigente medico afferente al SSN.
Sono un dirigente comparto sanità di anni 60 e più di 40 anni contributivi solo ai fini pensionistici mi identifico in tutti i profili di dubbia legittimità.
Mi riferisco all’art 72 comma 11, della legge 133/2008 (recesso nei confronti dei dipendenti con una anzianità massima contributiva di 40 anni). - Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. - Omissis.. Sono un dirigente di struttura complessa del comparto sanità ed ho una anzianità solo ai fini pensionistici ( non a quelli per la liquidazione che sono pari a 37 anni) di 40 anni, con il riscatto di due anni del servizio militare e con ricongiungimenti di altri servizi. La mia azienda mi ha comunicato verbalmente che intende avvalersi della succitata norma, anche se a tutt’oggi non ho ricevuto alcuna formale comunicazione. L’azienda a tutt’oggi non ha altresì predeterminato alcun criterio per l’applicazione di tale norma. Sono titolare di alto incarico dirigenziale quinquennale con scadenza 31 dicembre 2010 ( ho in tal senso un regolare contratto privato che regola tale incarico). Ho 60 anni di età e desidererei continuare la mia attività almeno fino alla scadenza del mio contratto, ma se dovesse arrivarmi il recesso scritto come posso far valere i miei diritti anche alla luce delle istruzioni operative emanate con la circolare n.10 del dipartimento funzione pubblica ? Ho appreso dal vostro sito, molto interessante e serio, che avete avviato un attento studio sulla norma in questione con autorevoli avvovati, è possibile saperne di più?
E-mail firmata
Risponde il Vice Segretario Nazionale dott. Riccardo Marini.
Egregio Dottore,
rispondo al quesito che ci ha posto nella mia qualità di Vice Segretario Generale del CSA della CISAL Università, delegato alle questioni giuridiche.
La situazione che Lei ci descrive è, purtroppo, comune a numerosi lavoratori e, pertanto, come ha avuto modo di leggere, abbiamo già elaborato un nostro convincimento.
Infatti, sostenuti anche dai contenuti dalla circolare Brunetta n. 10/2008 del Ministero della Funzione pubblica, riteniamo che la pendenza di incarico dirigenziale osti alla decisione della Amministrazione di recedere dal rapporto di lavoro cui l’incarico è collegato.
Sotto tale profilo, abbiamo notizia di taluni giudizi pendenti, in attesa di definizione. Nel Suo caso, occorre, comunque, attendere ulteriori comunicazioni scritte da parte dell’Amministrazione. In ogni caso, sempre seguendo le indicazioni della citata circolare, siamo del parere che l’Amministrazione, ove intenda avvalersi della disposizione di cui al comma 11 dell’art. 72 della legge n. 133/2008, debba dotarsi di criteri generali ad hoc.
Sarà mia cura contattarLa, quanto prima, al fine di valutare al meglio la Sua situazione e consigliarLe ogni iniziativa, al fine di veder tutelati i Suoi diritti.
Con i più cordiali saluti.
Dott. Riccardo Marini