Contratti di lavoro: Firmata l'ipotesi CCNL Dirig. Medico-Veterin. II biennio econom. 2008/2009
COMUNICATO STAMPA Firmate le ipotesi di contratto nazionale di lavoro della dirigenza medico – veterinaria del servizio sanitario nazionale (Area IV) e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa – SPTA- (Area III). Il 9 febbraio u.s. è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto per il biennio 2008-2009 dei 130mila medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale (Area IV) e dei 22mila dirigenti SPTA, scaduto scorso 31 dicembre. L’aumento medio sarà di 179,32 euro mensili per l’area IV e 152,00 euro per l’Area III, pari ad un incremento del 3,2%....segue..
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Contratti di lavoro: Sottoscritto il CCNL Sanità 2° biennio economico 2008/2009
CCNL Sanità 2° biennio economico 2008/2009
E’ stato sottoscritto definitivamente nell’incontro del 31 luglio us. ..segue..leggi tutto
Inserito da gioman il Venerdì, 07 agosto @ 19:14:13 CEST (809 letture) (Leggi Tutto... | 1024 bytes aggiuntivi | Voto: 0)
Contratti di lavoro: Rinnovo CCNL Area Dirigenza medica e sanitaria
RINNOVO CCNL AREA III DIRIGENZA- SANITARIA TECNICA AMMINISTRATIVA - E AREA IV - DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA QUADRIENNIO 2006/2009 Firmati l’ipotesi dei CCNL per l’area III della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e dell’area IV della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale. I lavoratori interessati sono complessivamente 143 mila, di cui circa 121 mila dell’area medico-veterinaria e circa 22 mila dell’aera della dirigenza dei ruoli professionali,tecnico,amministrativo e delle professioni sanitarie (SPTA). ..segue..Leggi Tutto...
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Contratti di lavoro: CCNL Comparto Sanità II Biennio economico 2000-2001
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo del personale del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 2000-2001 nonché dell'ulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell'autorizzazione governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente …firmato……………..
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Inserito da luckysoft il Martedì, 30 gennaio @ 19:41:46 CET (1242 letture) (Leggi Tutto... | Voto: 0)
Contratti di lavoro: CCNL Sanità II biennio economico 2004-2005
CCNL
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005
In data 5 giugno 2006 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità:
per l' ARAN:
nella persona del Consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo: (firmato)
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di categoria
Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato)
CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)
CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)
UIL (firmato)
FSI (firmato)
USAE (firmato)
FIALS (firmato)
CONFSAL (firmato)
Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto Sanità nel testo che segue:
CCNL
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005
INDICE PARTE GENERALE
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto.
PARTE I - Biennio economico 2004 - 2005
Art. 2 Incrementi tabellare Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno. Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
PARTE II - Finanziamenti aggiuntivi
Art. 6 Risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa. Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D e Ds
PARTE III - Norme generali e finali
Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi Art. 9 Norma finale
ALLEGATI
Tabelle
Dichiarazioni congiunte
CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005
Parte generale
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
Parte I
Biennio economico 2004-2005
Art. 2
Incrementi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto. 2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.
Art. 3
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29.
Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004. 2. Dal 1 gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004. 3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
Art. 5
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, dal 1 febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
Parte II Finanziamenti aggiuntivi
Art. 6 Risorse per la contrattazione integrativa
1. Con decorrenza dal 31.12.2005 a valere per l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d'anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttività. 2. Dal 1 gennaio 2004, è altresì confermato l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.
Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.
1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL. 2. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l'indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica . 3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL
Parte III
Norme generali e finali
Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 15, comma 7, del CCNL 19 aprile 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall'art. 2122 del Cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005. 3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate. 4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.
Art. 9 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
Tabella A
Incrementi mensili con sviluppo per fasce
valori in euro
Pos. economica
dal 1.1.04
dal 1.2.05
dal 31.12.05
DS6
55,25
71,46
5,93
DS5
53,06
68,63
5,70
DS4
51,46
66,57
5,52
DS3
49,93
64,59
5,36
DS2
48,08
62,20
5,16
DS1
46,29
59,88
4,97
DS
44,54
57,62
4,78
D6
50,10
64,81
5,38
D5
48,35
62,55
5,19
D4
46,94
60,73
5,04
D3
45,56
58,94
4,89
D2
44,19
57,17
4,74
D1
42,81
55,39
4,60
D
41,30
53,43
4,43
C5
46,12
59,66
4,95
C4
43,99
56,91
4,72
C3
41,96
54,29
4,51
C2
40,48
52,51
4,36
C1
39,21
50,74
4,21
C
38,03
49,21
4,08
BS5
39,76
51,45
4,27
BS4
38,48
49,79
4,13
BS3
37,25
48,19
4,00
BS2
36,50
47,23
3,92
BS1
35,45
45,87
3,81
BS
34,38
44,48
3,69
B5
37,26
48,21
4,00
B4
36,50
47,22
3,92
B3
35,75
46,26
3,84
B2
35,13
45,45
3,77
B1
34,13
44,17
3,67
B
33,18
42,93
3,56
A5
34,01
44,02
3,65
A4
33,44
43,27
3,59
A3
32,87
42,54
3,53
A2
32,38
41,90
3,48
A1
31,55
40,83
3,39
A
30,70
39,73
3,30
TABELLA B
Tabellari annui e sviluppo per fasce
Valori in euro per 12 mensilità
Posizione
economica
tabellare
al 31.12.2003
dal 1.1.04
dal 1.2.05
dal 31.12.05
DS6
25.257,42
25.920,40
26.777,94
26.849,10
DS5
24.257,42
24.894,13
25.717,72
25.786,06
DS4
23.528,51
24.146,08
24.944,91
25.011,21
DS3
22.828,53
23.427,71
24.202,78
24.267,10
DS2
21.984,84
22.561,86
23.308,28
23.307,23
DS1
21.164,37
21.719,83
22.438,40
22.498,04
DS
20.365,59
20.900,07
21.591,52
21.648,90
D6
22.907,21
23.508,46
24.286,20
24.350,74
D5
22.107.21
22.687,44
23.438,02
23.500,31
D4
21.462,99
22.026,30
22.755,07
22.815,48
D3
20.832,37
21.379,11
22.086,41
22.145,11
D2
20.206,74
20.737,05
21.423,11
21.480,04
D1
19.576,12
20.089,86
20.754,51
20.809,67
D
18.884,57
19.380,15
20.021,31
20.074,52
C5
21.087,86
21.641,31
22.357,29
22.416,70
C4
20.115,69
20.643,61
21326,57
21.383,25
C3
19.188,34
19.691,90
20.343,38
20.397,44
C2
18.577,72
19.044,71
19.674,78
19.727,07
C1
19.932,09
18.402,65
19.011,48
19.062,00
C
17.392,52
17.848,91
18.439,41
18.488,42
BS5
18.182,84
18.659,99
19.277,33
19.328,56
BS4
17.599,08
18.060,86
18.658,38
18.707,97
BS3
17.034,00
17.480,97
18.059,30
18.107,30
BS2
16.692,53
17.130,53
17.697,27
17.744,30
BS1
16.213,37
16.638,78
17.189,23
17.234,94
BS
15.722,16
16.134,67
16.668,47
16.712,76
B5
17.038,34
17.485,42
18.063,91
18.111,91
B4
16.690,99
17.128,95
17.695,64
17.742,67
B3
16.350,72
16.779,74
17.334,88
17.380,95
B2
16.064,50
16.486,00
17.031,42
17.076,68
B1
15.610,12
16.019,69
16.549,68
16.593,66
B
15.173,64
15.571,74
16.086,91
16.129,67
A5
15.556,74
15.964,90
16.493,08
16.536,92
A4
15.294,30
15.695,57
16.214,84
16.257,93
A3
15.036,29
15.430,78
15.941,29
15.983,66
A2
14.810,31
15.198,87
15.701,70
15.743,43
A1
14.430,98
14.809,57
15.299,53
15.340,19
A
14.041,66
14.410,03
14.886,77
14.926,33
TABELLA C
PROFILO
Valore annuo lordo
indennità
1) addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausilario
---
2) specializzato specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
14) collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaborate amministrativo professionale - collaboratore tecnico-professionale
---
15) collaboratore professionale sanitario:
a) infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica
433,82
b) tecnico sanitano di radiologia medica
1.239,50
c) collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successo) - amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico-esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
a) ex operatore professionale dirigente, infermiere -infermiere pediatrico -assistente sanitario -ostetrica;
433,82
b) tecnico sanitario di radiologia medica
1.239,50
(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19.4.2004, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Contratto.
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Contratti di lavoro: CCNL Dirigenza Sanitaria II Biennio Economico 2004-2005
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL FP, CISL FPS-COSIADI, AUPI
INDICE
PARTE I - Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005
CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 3 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo Art. 4 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e tecnico Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
CAPO III: Condizioni di lavoro Art. 7 Turni di guardia notturni
CAPO IV Art. 8 Effetti dei benefici economici
CAPO V: I fondi aziendali Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Art.10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 12 Conferme
Allegato 1 Dichiarazioni a verbale e congiunte
PARTE I Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
PARTE II Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00.
3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II Biennio 2004 - 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 3 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004
Dirigente incarico struttura complessa
9.270,01
795,36
10.065,37
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.699,20
420,72
6.119,92
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.296,58
420,72
3.717,30
Dirigente equiparato
3.296,58
158,28
3.454,86
Dirigente < 5 anni
0,00
110,88
110,88
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
Dirigente incarico struttura complessa
10.065,37
1.020,60
11.085,97
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.119,92
475,44
6.595,36
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.717,30
475,44
4.192,74
Dirigente equiparato
3.454,86
179,28
3.634,14
Dirigente < 5 anni
110,88
120,00
230,88
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005
Dirigente incarico struttura complessa
11.085,97
43,44
11.129,41
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.595,36
21,72
6.617,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
4.192,74
21,72
4.214,46
Dirigente equiparato
3.634,14
32,40
3.666,54
Dirigente < 5 anni
230,88
12,00
242,88
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 4 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004
Dirigente incarico struttura complessa
11.776,73
609,48
12.386,21
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.947,46
481,20
5.428,66
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.467,10
424,32
2.891,42
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art.45 c. 2 DPR 384/90
2.467,10
424,32
2.891,42
Dirigente equiparato
2.467,10
222,84
2689,94
Dirigente < 5 anni
0,00
222,84
222,84
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
Dirigente incarico struttura complessa
12.386,21
704,64
13.090,85
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.428,66
556,32
5984,98
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.891,42
493,44
3.384,86
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art.45 c. 2 DPR 384/90
2891,42
493,44
3.384,86
Dirigente equiparato
2.689,94
257,64
2.947,58
Dirigente < 5 anni
222,84
257,64
480,48
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005
Dirigente incarico struttura complessa
13.090,85
96,72
13.187,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.984,98
76,32
6.061,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.384,86
67,68
3.452,54
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art.45 c. 2 DPR 384/90
3.384,86
67,68
3.452,54
Dirigente equiparato
2.947,58
35,40
2.982,98
Dirigente < 5 anni
480,48
35,40
515,88
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004
Dirigente incarico struttura complessa
11.396,97
592,08
11.989,05
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5066,50
498,24
5.564,74
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
2.709,30
405,48
3.114,78
Dirigente equiparato
2.709,30
245,16
3.114,78
Dirigente < 5 anni
0,00
245,16
245,16
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
Dirigente incarico struttura complessa
11.989,05
686,04
12.675,09
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
5.564,74
577,44
6.142,18
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.114,78
469,92
3.584,70
Dirigente equiparato
2.954,46
284,04
3.238,50
Dirigente < 5 anni
245,16
284,04
529,20
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005
Incremento annuo
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005
Dirigente incarico struttura complessa
12.675,09
130,20
12.805,29
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
6.142,18
109,56
6.251,74
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.584,70
89,16
3.673,86
Dirigente equiparato
3.238,50
54
3.392,50
Dirigente < 5 anni
529,20
54
583,20
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle date indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
CAPO III
Condizioni di lavoro
Art. 7 Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005. 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 9, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1. 3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall’art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita. 4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno – ove necessario – al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 10 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario. 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005. 6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.
CAPO IV
Art. 8 Effetti dei benefici economici 1.Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: - - del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39,comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41; - - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V I fondi aziendali
Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49.
2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.
3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall’art. 3, comma 3.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di € 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità di struttura complessa al valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per l’attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .
Art. 10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi. 3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29, mensili per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario. 4. Qualora in ragione dell’attività svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati, in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi dirigenti. 5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.
2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12 Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 55 del contratto stesso. 2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003: - - Art. 40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna vanno sostituite con le seguenti:
fissa
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.763,79
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.657,39
Dirigente equiparato
1.476,91
Dirigente < 5 anni
1.476,91
- - Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le seguenti:
fissa
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990
4.763,79
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000
3.657,39
Dirigente equiparato
1.476,91
Dirigente < 5 anni
1.476,91
- Art. 49, comma 6: le parole “per i fini del comma 3” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5”. - Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata. 3. L’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino all’entrata a regime dell’art. 41 del medesimo CCNL.
ALLEGATO 1
Determinazione del numero dei turni di guardia notturni
1° esempio
N° guardie annue notturne in orario di servizio
679
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio
364
N° totale annuo guardie notturne
1.043
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
(1.043 x 12%)
125
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL
918
2° esempio
N° guardie annue notturne in orario di servizio
1.518
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio
-
N° totale annuo guardie notturne
1.518
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
0
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL
1.518
3° esempio
N° guardie annue notturne in orario di servizio
818
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio
69
N° totale annuo guardie notturne
887
N° totale annuo guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
69
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell'art. 7 del CCNL
818
Inserito da luckysoft il Venerdì, 14 luglio @ 11:20:49 CEST (4916 letture) (Leggi Tutto... | Voto: 1)