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Testo decreto legge 112 del 2008 in vigore dal 25 giugno guida alla lettura con commenti articolo per articolo -prima parte

 Testo decreto legge 112 del 2008 in vigore dal 25 giugno guida alla lettura con commenti articolo per articolo -seconda parte

Rivalutazione livelli di reddito dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 per assegni familiari: Tabelle allegate

Guida al TFR ''trattamento di fine rapporto''

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario

Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell' efficacia e dell' efficenza del sistema universitario

Testo unico sul Pubblico impiego 165/01 aggiornato con la riforma Brunetta In materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni -pubblicato in GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197-.

DL 3 MARZO 2010 '' RIFORMA DEL LAVORO''

 
varie: Assegni Familiari ''Rivalutaz. livelli reddito dal 1/07/10 al 30/06/11

Dipart. della Ragioneria dello Stato
Rivalutazione livelli di reddito dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 per assegni familiari
 
 (Art. 2, comma 12 DL 13.3.1988, n° 69, convertito nella Legge13.5.1988 , n° 153)

CIRCOLARE n° 26 del 15 giugno 2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modello di domanda luglio 2010

Tabelle allegate - circolare n° 69 INPS del 26 maggio 2010

Inserito da gioman il Venerdì, 13 agosto @ 18:47:10 CEST (33 letture)
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varie: DL 1905 '' testo ed emendamenti Sen.Valditara''

NOTIZIE IN BREVE 

UNIVERSITA': EMENDAMENTI D.L. 1905 
il testo presentato dal governo e gli emendamenti del relatore Sen.Valditara del D.L. 1905  "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,  nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
 Testo ed emendamenti.pdf

Inserito da gioman il Venerdì, 19 marzo @ 14:48:06 CET (452 letture)
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varie: CiVIT ''Delibera 09/2010:applicabilità Dlgs 150/2009 alle Università''

 NOTIZIE IN BREVE
Università
Delibera n. 09/2010: In tema di applicabilità del decreto legislativo n. 150/2009 alle Università

All’esito dell’incontro dell’11 marzo 2010 con il Presidente ed il Segretario Generale della CRUI, il Presidente del .., segue..

Inserito da gioman il Martedì, 16 marzo @ 18:14:31 CET (430 letture)
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varie: DFP Circolare n°6/09''D.L. 1° luglio'09,n.78. Art.17,c.7.Divieto di nuove assunz

 NOTIZIE IN BREVE 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Circolare n°6/09 Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni.

 Tratto dalla Circolare

..Omissis..
 2. Amministrazioni destinatarie del blocco e deroghe
Come si evince dal dettato normativo (art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009) sono destinatari del blocco i seguenti soggetti:
- Ministeri, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Enti ed organismi pubblici statali;
- Strutture pubbliche statali.
Nell’ambito dei soggetti destinatari, come sopra elencati, sono poi indicate dalla legge alcune deroghe specifiche che a volte interessano Amministrazioni nominativamente individuate, altre volte categorie professionali riconducibili, comunque, alle amministrazioni cui appartengono.
Ciò premesso, il divieto previsto dalla norma non si applica alle assunzione che interessano:
- il personale diplomatico;
- i corpi di polizia;
- le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere;
- le forze armate;
- il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le università;
- gli enti di ricerca;
- il personale di magistratura;
- il comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Rimane, comunque, ferma, per i settori esclusi dal divieto, la disciplina limitativa delle assunzioni come prevista dalla normativa vigente
...Omissis...

4. Ambito e contenuto del divieto di assumere
In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. ..Omissis...

Inserito da gioman il Lunedì, 15 febbraio @ 16:20:19 CET (203 letture)
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varie: Pensioni Parlamentari ''un costo di oltre 200 milioni di euro l'anno''

 NOTIZIE IN BREVE
"Pensioni parlamentari, un buco da centinaia di milioni"
Lo speciale "Di tasca tua" scopre lo spreco dei vitalizzi parlamentari, un costo di oltre 200 milioni di euro all'anno pagati dai contribuenti.
...segue...Leggi Tutto...

Inserito da gioman il Domenica, 31 gennaio @ 00:31:57 CET (421 letture)
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varie: Stabilizzazione precari all'Ateneo di Palermo

STABILIZZAZIONE PRECARI All'UNIVERSITA' DI PALERMO

L'Ateneo avvia tavolo con la Regione
per la stabilizzazione dei precari "ex Lsu dell’Università e infermieri del Policlinico"
 
...segue...Leggi Tutto...

Inserito da gioman il Sabato, 13 dicembre @ 21:37:43 CET (607 letture)
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varie: Ocse 2008: grave carenza di personale infermieristico

INDAGINE OCSE
.."L'Italia ha meno infermieri che dottori,  e l'università italiana non forma abbastanza infermieri "..

Il Sistema Sanitario Nazionale potrebbe non essere in grado di far fronte all'invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento della domanda di assistenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda il rinnovo e l'assunzione del personale paramedico.
...segue...
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Inserito da gioman il Martedì, 02 dicembre @ 18:05:37 CET (483 letture)
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varie: Dall'Università ''corsi di laurea,riforma universitaria, ecc..''

CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2007-2008
ORDINI E ALBI
ABROGAZIONE EQUIPOLLENZA LAUREA IN SCIENZE MOTORIE CON FISIOTERAPIA
RIFORMA UNIVERSITARIA DM 270
CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE

ATTIVITA’ DEL CUN
segue...
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Inserito da gioman il Venerdì, 22 giugno @ 22:17:55 CEST (1037 letture)
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varie: ARAN ''Relazioni sindacali RSU'' Quesiti&Pareri''

ARAN Relazioni Sindacali
Quesiti&Pareri RSU


* RSU - Comitato dei garanti * (riferimento normativo: art. 19 Accordo quadro del 7 agosto 1998-chiarimenti Aran: nota n. 5194 del 2 luglio 2004.
- La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale?
Le elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione elettorale. L’eventuale decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l’interessato che si ritenga leso dalla stessa, lo ritenga opportuno.
- La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro?
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
- Il Comitato dei garanti deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del ricorso?
L’Aran non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in quanto esula dalle sue competenze la definizione delle regole di funzionamento interno del Comitato dei garanti, se non negli aspetti generali previsti dall’art. 19 del regolamento elettorale come chiariti nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004. Pertanto, dette regolamentazioni nonché quelle concernenti l’accesso agli atti o verbali redatti nella sede conciliativa, sono, a parere di questa Agenzia, di stretta pertinenza del Comitato stesso.

* RSU - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e sostituzioni *(riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998, Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e Accordi integrativi di comparto)-chiarimenti Aran: nota n. 3072 del 8 aprile 2004, nota n. 6325 del 5 settembre 2003 (comparto Scuola) nota n. 5194 del 2 luglio 2004 (altri comparti)
 - Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni?
Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l'indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto.
- L’amministrazione può indire le elezioni?
L'amministrazione non ha alcun compito nell'indire le elezioni, ma solo quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente.
- Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU?
La RSU eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di iniziativa sindacale.
- In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni?
Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall'art. 2 comma 1 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale.
- Un componente della RSU che si dimette dall’amministrazione decade dalla carica?
L’art. 3 comma 2 della parte II dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell’eletto, condizione che non sussiste nel caso in cui lo stesso si dimetta dall’amministrazione.
Si evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l’amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello della presa d’atto delle comunicazioni della RSU.
- Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?
E' di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che l'amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni.
- In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?
L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.
- Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente?
Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all'accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dall'organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all'amministrazione ed ai lavoratori interessati. L'amministrazione non ha, pertanto, alcun compito se non quello di presa d'atto delle comunicazioni della RSU.
- Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU?
In merito occorre fare riferimento all’art. 7, comma 3 dell’Accordo citato nonché all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente.
- E’ possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un’altra lista?
Con riferimento alla possibilità di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un'altra lista, si rinvia a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 7 che chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.
- Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico?
L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l’incarico.
- La RSU può essere sfiduciata?
L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere "sfiduciata" dai dipendenti (nel caso in questione con una raccolta di firme) presso il quale è stata eletta al fine di provocarne la decadenza.
- L’assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU?
L’assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza di una carica elettiva. Fatta tale premessa, si significa che l’amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU.
- Il componente della RSU può delegare la sua funzione?
L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l’istituto della delega.
- Cosa comporta per l’amministrazione l’elezione di un componente della RSU eletto ove non era titolare di posto?
L’Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall’amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l’obbligo di evidenziare che la competenza dell’ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l’amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti. Nei confronti degli eletti nelle RSU, trattandosi di dirigenti sindacali, deve essere garantita la tutela di cui all’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 che, a parere di questa Agenzia, opera in ogni caso nei confronti dell’eletto, anche se la elezione è illegittimamente avvenuta e, comunque, sino a che tale illegittimità non sia rimossa tramite l’annullamento dell’elezione. Tuttavia pare dubbio che l’amministrazione possa ricorrere avverso la illegittima elezione di un componente della RSU essendo gli eventuali soggetti interessati i candidati non eletti ovvero le altre liste che si sono presentate alla competizione elettorale. Pertanto, qualora l’amministrazione disponesse di revocare il distacco per il venir meno dei presupposti (nel caso di specie della legge 104/1992) che gli hanno dato origine, nell’eventuale ricorso del dipendente, si potrà eccepire il difetto di legittimazione alla eleggibilità di componente della RSU.
- I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano?
L’art. 3 comma 2 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.
- Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro di consiglio d’istituto scolastico e quelle di componente RSU?
Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi dell'art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.

* RSU – Regole di funzionamento *(riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998 e Accordi di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e del 6 aprile 2004)-chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
 - Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l’amministrazione come deve comportarsi?
Si rinvia all’Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 pubblicato alla voce CCNQ.
- Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU?
Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza.
- Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente?
Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.

Inserito da gioman il Sabato, 19 maggio @ 14:29:11 CEST (1820 letture)
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varie: ARAN'' Relazioni sindacali:Quesiti&Pareri

ARAN ''Relazioni sindacali, quesiti e pareri''

AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (riferimenti normativi: art. 43 d.lgs 165/2001 e art. 19 CCNQ 7 agosto 1998)
- Come si acquisisce il diritto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali?
La partecipazione al tavolo contrattuale nazionale non discende dalla richiesta della singola organizzazione o da un atto discrezionale dell'Aran, ma è disciplinata dall'art. 43 del d.lgs 165/2001, previo esperimento di una complessa procedura solo al termine della quale l'Aran accerta le organizzazioni di categoria legittimate, per avere raggiunto la soglia percentuale prevista dalla legge, ad essere ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale.
- Quali sono le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alle prerogative sindacali nazionali?
L’Aran ha il compito di accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione. Le tavole allegate ai CCNQ sulla ripartizione delle prerogative sindacali identificano esattamente le organizzazioni sindacali rappresentative e il numero dei distacchi e permessi nazionali di cui sono titolari per i relativi bienni contrattuali di riferimento. I movimenti associativi che intervengono tra un biennio contrattuale e l’altro, pur essendo pienamente legittimi, non producono effetti se non codificati dai successivi CCNQ.
- E’ previsto l’accertamento della rappresentatività relativamente a specifiche tipologie professionali?
L'Aran provvede, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 165/2001, ad accertare la rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali da ammettere ai tavoli di trattativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, tale accertamento è relativo esclusivamente ai comparti e alle aree di contrattazione nella loro unicità, senza alcun riferimento a specifiche tipologie professionali.
- I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative nazionali?
Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente.

AFFISSIONE E USO DEI LOCALI (riferimenti normativi: artt. 3 e 4 CCNQ 7 agosto 1998) chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Quali sono i soggetti titolari del diritto di affissione e del diritto ai locali?
Per quanto riguarda il diritto di affissione e il diritto all’utilizzazione dei locali, rientrando tali diritti, come quello di indire l’assemblea, tra quelli di sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in capo alla RSU unitariamente intesa e alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti oltre che alla RSU solo alle organizzazioni di categoria rappresentative (le confederazioni sindacali non hanno titolarità in proprio). I diritti di affissione e di uso dei locali sono disciplinati dal CCNQ del 7 agosto 1998.
- E’ possibile concedere strumentazioni ulteriori oltre quelle già previste?
Nel caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni aggiuntive a quelle previste, nulla vieta di concordarne l’utilizzo secondo i livelli di contrattazione integrativa dell’amministrazione, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per l’amministrazione stessa.
- Rientra nell’esercizio del diritto di affissione l’apertura di una finestra informatica sulla rete intranet dell’amministrazione?
L’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 ha riconosciuto in capo alla RSU e ai dirigenti sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative il diritto di affissione anche mediante l’utilizzo – ove disponibile – dell’eventuale attrezzatura informatica. Naturalmente il dovere di collaborazione a carico della amministrazione non deve comportare ulteriori adempimenti che costituiscano aggravio di spesa o disagi organizzativi per la stessa. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro nel rispetto del suddetto principio.
- La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione?
La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare dubbi ed equivoci. Essa è infatti controparte dell’amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti integrativi.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (riferimenti normativi: art. 12 CCNQ 7 agosto 1998 e art. 7, comma 3, CCNQ 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004)
chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le aspettative non retribuite sono fruibili solo da dirigenti sindacali appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative?
Le ragioni che hanno indotto le parti che hanno sottoscritto il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali a prevedere che anche le aspettative non retribuite disciplinate dall'art. 12 siano fruibili solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative si rinvengono nell'insieme del quadro normativo che, nel pubblico impiego, ha ridisegnato il sistema delle relazioni e dei diritti sindacali, contrattualizzando l'intera materia relativa all'utilizzazione dei distacchi, permessi ed aspettative, con le precisazioni che saranno svolte nei punti seguenti. Il nuovo sistema collega strettamente la fruizione delle prerogative sindacali alla rappresentatività, come si evince senza possibilità di dubbio sulla base dell'elemento letterale, dall'art. 43 comma 6 del D.lgs 165/2001, il quale recita che "le confederazioni e le organizzazioni ammesse alla contrattazione nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività". L'art. 12 del CCNQ 7 agosto 1998 non ha fatto dunque altro che applicare la suddetta regola - ritenuta inderogabile dalle parti - anche in presenza della contrattualizzazione delle modalità di utilizzo delle prerogative - perché connessa con l'accertamento della rappresentatività (materia sottratta alla disponibilità della fonte pattizia anche a seguito degli esiti del referendum dell'11 giugno 1995). In buona sostanza la legislazione che riguarda il rapporto di lavoro pubblico assume carattere di specialità sotto diversi profili rispetto al modello della Legge 300 del 1970, al quale pure è ispirata nel riprendere le forme di tutela delle libertà e dell'attività sindacale.
Infatti è oggetto di tutela legale specifica, che lo statuto dei lavoratori non contempla, il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva a livello nazionale e l'ammissione alle trattative con l'Aran è garantita alle organizzazioni sindacali che superino una soglia minima di rappresentatività (misurata in base alle deleghe per i contributi sindacali ed ai voti riportati nella elezione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, in percentuale rispetto al totale delle deleghe e dei voti). Di conseguenza, la rappresentatività non si ricava dalla effettiva sottoscrizione dei contratti come nel settore privato dove vige un regime di libertà negoziale, ma all'opposto, solo il superamento della soglia minima di rappresentatività obiettivamente misurata è condizione necessaria e sufficiente per essere ammessi alle trattative negoziali e, quindi, alla fruizione delle relative prerogative i cui costi diretti ed indiretti (come avviene per le aspettative) sono a carico dello Stato. In definitiva le norme in esame (ed i CCNQ che ne sono derivati) delimitano legittimamente e coerentemente il numero dei soggetti sindacali che possono accedere ai benefici in questione. Pertanto mentre è vero che le aspettative non retribuite nel contesto della Legge 300 sono svincolate dalla rappresentatività, nel sistema del pubblico impiego dove - come detto - non sussiste con riguardo ai soggetti delle relazioni sindacali il principio di libertà negoziale, anche la fruibilità di questa prerogativa, con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998 ed in applicazione dell'art. 43 citato, è riconosciuta solo a quei soggetti che sulla base delle regole sono individuati come interlocutori della parte pubblica rappresentata dall'Aran ed ammessi alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
- Qual è il limite temporale minimo dell’aspettativa sindacale non retribuita?
Il combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi. Si evidenzia, inoltre, che le aspettative non retribuite sono previste in favore dei soli dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative.
- L’aspettativa non retribuita è cumulabile con i permessi orari di amministrazione?
L’art. 12 del CCNQ sull’utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7 agosto 1998 prevede l’applicazione delle flessibilità di cui all’art. 7 anche ai casi di aspettativa sindacale non retribuita. Nell’ipotesi di una aspettativa sindacale non retribuita part-time troverà, quindi, applicazione il comma 8 dell’art. 7, in cui si esclude la possibilità di fruizione dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9 del CCNQ.

- L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time?
Il limite della cumulabilità tra aspettativa non retribuita e distacco part-time è fissato nell’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004.

ASSEMBLEA  (riferimento normativo: art. 2 CCNQ 7 agosto 1998) chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le ore annue per l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU?
Le ore annue pro capite per dipendente costituiscono un monte ore distinto da quello dei permessi sindacali (monte ore di amministrazione), in quanto sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori, compresi gli eletti nella RSU.
- Su quali argomenti può essere indetta l’assemblea?
L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola amministrazione o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro.
- Le assemblee del personale del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti?
Poiché, come già precisato per altri istituti, i contratti di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire l’assemblea per il personale non dirigente è in capo alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del comparto). L’unica eccezione è il caso in cui una organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell’area dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell’amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte ore annuo.
- L’organizzazione sindacale presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o nell’area può convocare l’assemblea?
Il diritto di assemblea rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto e di area. Non hanno pertanto titolo ad indire la assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell’amministrazione.
- Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area dirigenziale può indire l’assemblea per il personale del comparto?
Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area della dirigenza può indire l’assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga per questi ultimi l’assenza dal lavoro risulta ingiustificata.
- I singoli componenti della RSU possono indire l’assemblea sindacale?
Relativamente al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale.
- Le confederazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro?
In riferimento all’oggetto si precisa che, relativamente al diritto di indizione delle assemblee sindacali i soggetti titolari sono chiaramente indicati dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni di categoria rappresentative.
- L’assemblea può svolgersi all’aperto?
L’art 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l’amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l’istituto dell’assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa.
- Si può riconoscere il buono pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è prevista la maturazione dello buono stesso?
Il diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile alla fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai soli dipendenti dirigenti sindacali.
Circa il fatto che l’assemblea si sia prolungata oltre l’orario di lavoro a parere di questa Agenzia non comporta alcun riconoscimento in quanto il limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro” significa che l’assemblea può anche andare oltre il normale orario, ma in questo caso non dovrà essere retribuita in quanto è sospesa la prestazione lavorativa. Ovviamente la partecipazione dei lavoratori all’assemblea oltre l’orario di lavoro non comporterà alcuna detrazione dal relativo monte ore.

CONTENZIOSO INTERNO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (chiarimenti Aran: nota n. 7660 del 18 ottobre 2004)
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
* Materie e regole * (riferimenti normativi: art. 40, comma 3, d.lgs 165/2001 e art. 10 CCNQ 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 1702 del 15 febbraio 2002)
- Nel contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali?
La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL. Qualora intervenga su materie non demandate e quindi in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL e che comportino oneri non previsti, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. La materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNL.
- Attraverso quali strumenti si possono regolare le relazioni sindacali nell’amministrazione?
Attraverso protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell’ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.
- Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale la trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l’atto con il quale le parti si sono autovincolate?
In nessuno dei contratti stipulati dall'Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse procedure concordate.
- Cosa comporta la partecipazione alle trattative del dipendete dirigente sindacale se avvengono in orario di lavoro?
L’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a tal fine“, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l’espletamento del mandato (cambi turno, etc..). Il significato di tale garanzia prevista dalla norma non comporta, infatti, che l’attività sindacale sia assimilata all’attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell’amministrazione e quindi, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito.
- Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale?
Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell’accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è “improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti”. Tali principi sono coerenti con l’autonomia delle singole amministrazioni posta alla base della contrattazione integrativa.
- Su richiesta sindacale è possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle accessibili al personale?
Le trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e, per quest’ultima, nelle persone dei dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL che si sta applicando e della RSU (cfr. CCNQ del 7 agosto 1998 e vigente CCNL di comparto).
Per la delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale, mentre per la delegazione di parte sindacale si tratta di attività esercitata in qualità di controparte non equiparabile all’attività istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di servizio (in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso), dovranno essere in permesso sindacale per la partecipazione al negoziato.
Ne deriva che durante l’orario di lavoro i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a prestare il loro servizio, non rientrando nello stesso l’ascolto o la visione delle trattative sindacali. Si rammenta infine che, per informare tutti i dipendenti sull’andamento delle trattative, la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare il diritto di assemblea e/o altre forme di comunicazione.
- Se la contrattazione integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore?
Ai sensi dell’art. 10 comma 7 del CCNQ 7 agosto 1998 le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di utilizzare al meglio il monte ore dei permessi previsti dall’art. 9 del CCNQ citato per garantire l’attività sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di sabato (laddove l’orario sia articolato su cinque giorni) o nelle ore pomeridiane, cioè al di fuori dell’orario di servizio, corrispondono al dettato della norma. E’ da escludere il recupero delle ore in quanto i dipendenti dirigenti sindacali partecipano alle trattative in qualità di controparte dell’amministrazione, attività non equiparabile a quella istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dipendenti dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di servizio, in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso, per la partecipazione al negoziato dovranno essere in permesso sindacale.
- Quali misure può adottare l’amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale in orario di lavoro?
L’art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro. E’, pertanto, necessario che le amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall’orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione dell’orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.).
- In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme?
La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Entrambe potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà compito dell’amministrazione valutare.
* Richiesta tavoli separati * (chiarimenti Aran: nota n. 1702 del 15 febbraio 2002)
 - In presenza di tavoli separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali?
Nel caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare "pari dignità" ai tavoli separati. Evidentemente l'indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi.
* Sottoscrizione * (chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 1702 del 15 febbraio 2002)
- Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%?
Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo?
L'art. 43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.
- Nel caso di una federazione sindacale rappresentativa costituita da più sigle il contratto integrativo può essere sottoscritto solo da una di esse?
La firma dei contratti integrativi deve essere apposta dai dirigenti sindacali accreditati, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l’indicazione della denominazione di quest’ultima e non da parte della singola componente a titolo proprio, in quanto non rappresentativa e non firmataria del CCNL che si sta applicando. Ne deriva che per l’amministrazione viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione della federazione in quanto l’elemento essenziale per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è l’accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della federazione rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna.
- Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all’atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo?
Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa.
- La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso?
La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce “CCNQ”.
- Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria?
Gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.

- Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU?
L’art. 42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta tre anni prima è da considerare decaduta a tutti gli effetti.
- Cosa implica il mancato raggiungimento dell’accordo in sede locale?
Il sistema delle relazioni sindacali poggia sul principio della partecipazione sindacale costituita dall'insieme degli istituti delle relazioni sindacali. Essi assolvono nel loro insieme la funzione della partecipazione fermi restando i diversi ruoli dell'amministrazione e del sindacato desumibili dalla sottolineatura del principio privatistico in virtù del quale il contratto si stipula solo quando vi è la convenienza delle parti e che le relazioni sindacali non possono protrarsi all'infinito impedendo all'amministrazione di decidere. Infatti l'unico vincolo per l'amministrazione - nelle materie demandate alla contrattazione integrativa - è quello di non poter decidere unilateralmente in materia di trattamento economico accessorio. Per altre materie di contrattazione nonché per quelle di concertazione, trascorsi inutilmente i termini previsti nel CCNL, l'amministrazione si riappropria del suo potere decisionale e il sindacato del proprio potere di intraprendere azioni conflittuali in caso di soluzioni non condivise. In sintesi, il principio della partecipazione significa che le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale di trasformazione della pubblica amministrazione, in quanto la condivisione dei nuovi modelli organizzativi, favorisce il processo di cambiamento ma tale principio non porta all'obbligo dell'intesa anche se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni utile sforzo per pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a confronto nonché per l'utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla pubblica amministrazione.
* Delegazione trattante di parte pubblica *(chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004)
 - Può un componente della delegazione trattante di parte pubblica essere contemporaneamente componente della RSU?
La figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è incompatibile con quella di dirigente sindacale quale è il componente della RSU. Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una dell'altra, non possono essere in capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa.
* Delegazione trattante di parte sindacale *(riferimento normativo: art. 42 del d.lgs 165/2001 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004)
 - Le singole amministrazioni possono individuare le organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa?
Le amministrazioni devono comunicare biennalmente all’Aran i dati relativi alle deleghe rilasciate dai dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali, nonché i dati elettorali in occasione delle elezioni delle RSU, ma le stesse non hanno alcun compito in merito all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa, discendendo la rappresentatività dalla legge e dai contratti.
- Con quali organizzazioni sindacali si procede, se del caso, ad integrare il contratto integrativo? E con quali organizzazioni si procede alla sua interpretazione autentica?
I contratti integrativi sono di quattro tipologie:
1 – il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida per l’intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
2 – il secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l’allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL.
La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002);
3 – la parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi dell’evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo biennio economico – cfr. punti 1 e 2);
4 – il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa succede negli intervalli tra i principali contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti. A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che la gestione dei fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa, pertanto, nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo quadriennale del punto 1, avvenga annualmente nell’ambito delle risorse che a consuntivo il contratto integrativo applicabile in quel momento mette a disposizione. Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU.
- Senza detenere il requisito della rappresentatività per il biennio contrattuale di riferimento, un’organizzazione sindacale può essere ammessa alle trattative in quanto firmataria del contratto relativo al quadriennio normativo o comunque di un contratto precedente?
Non c’è nessuna norma che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area, di partecipare alle trattative per il successivo biennio in virtù del fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del contratto afferente al quadriennio normativo. I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa. Pertanto, le amministrazioni in sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi.
- I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative?
Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Le amministrazioni devono, pertanto, fare riferimento ai CCNQ vigenti per identificare i soggetti titolari delle prerogative sindacali nazionali (distacchi e permessi) e al frontespizio del CCNL che si sta applicando per l’accredito dei componenti delle delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa e la distribuzione del monte ore aziendale. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente.
- Quali sono i vincoli per la composizione della propria delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale rappresentativa?
Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla libertà di qualsiasi sigla sindacale di definire la composizione della propria delegazione trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico vincolo per l'amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle vigenti norme contrattuali e secondo le modalità indicate nell'art. 10 comma 2 del CCNQ in materia di diritti e prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
- Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative?
La composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa.
- I rappresentanti delle confederazioni partecipano alla contrattazione integrativa?
La delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta, oltre che dalla RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative firmatarie del CCNL che si sta applicando e non anche dalle confederazioni cui esse aderiscono. Si fa inoltre presente che le confederazioni sono ammesse ai tavoli di trattativa nazionale solo ed in quanto alle stesse aderiscano organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non viceversa.
- La mancata sottoscrizione in sede nazionale del CCNL da parte dell’organizzazione sindacale rappresentativa implica o meno la sua esclusione dalle trattative in sede di contrattazione integrativa?
Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale, qualora decidano di non addivenire alla firma del CCNL, si autoescludono dalla partecipazione alla contrattazione integrativa relativa al biennio corrispondente.
- Da chi è composta, in sede decentrata, la delegazione trattante di parte sindacale per le aree dirigenziali?
Non essendo stato stipulato alcun accordo per la costituzione delle RSU per il personale delle Aree dirigenziali, la delegazione trattante di parte sindacale continua ad essere composta dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL di riferimento.
- E’ possibile che facciano parte della delegazione trattante di parte sindacale rappresentanti accreditati da organizzazioni presenti nell’amministrazione ma non rappresentative a livello nazionale?
Non possono essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che per quanto consistenti in sede locale, non siano state ammesse alle trattative nazionali in quanto non rappresentative, ovvero, ancorché ammesse, non abbiano sottoscritto il CCNL che si sta applicando.
- La singola sigla componente di una federazione rappresentativa può accreditare un suo dirigente sindacale in seno alla delegazione trattante ?
La circostanza che alcune federazioni sindacali firmatarie del CCNL siano composte da più sigle sindacali non ha alcun rilievo, in quanto esclusivamente le federazioni unitariamente intese, nella denominazione risultante dal frontespizio del CCNL, sono ammesse alla contrattazione integrativa e alla fruizione delle prerogative sindacali nazionali e di luogo di lavoro e non le loro singole componenti. A tal fine le federazioni composte da più sigle sindacali devono, infatti, accreditare, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998, i propri dirigenti sindacali.
- La semplice iscrizione al sindacato legittima il lavoratore a partecipare alle riunioni per la contrattazione integrativa?
In merito alla possibilità che un lavoratore iscritto ad una organizzazione sindacale ma non facente parte né della RSU, né risulti accreditato dalle organizzazioni sindacali territoriali aventi titolo, partecipi alle riunioni, va osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalle organizzazioni sindacali di appartenenza l'esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali a favore del predetto dipendente. Naturalmente, qualora tale qualità non sia certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di servizio, l'amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all'assenza del dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tale riunioni solo il dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998.
- Le organizzazioni sindacali rappresentative possono intervenire sulla composizione della delegazione trattante della RSU?
La RSU può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria delegazione trattante nell'amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna competenza né possono intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento.
- Quali conseguenze comportano, ai fini della partecipazione alla contrattazione decentrata, i mutamenti associativi che intervengono in seno alle organizzazioni sindacali rappresentative?
Dal frontespizio del CCNL che si sta applicando risultano chiaramente quali siano le organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. L’amministrazione, non avendo alcun potere discrezionale in merito deve, pertanto, ammettere esclusivamente i rappresentanti delle suddette organizzazioni a prescindere dalla circostanza dei mutamenti associativi che possono avvenire all'interno delle stesse.

CONTRIBUTI SINDACALI (riferimento normativo: CCNQ dell’8 febbraio 1996)
- L’Aran ha competenza in materia di contributi sindacali?
L’Aran non ha alcuna competenza in materia di versamenti delle ritenute a favore delle organizzazioni sindacali. Compito dell'Aran è la rilevazione biennale delle deleghe rilasciate dai lavoratori per le ritenute sindacali ai fini della determinazione della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 165/2001.
- Il dipendente può essere contemporaneamente titolare di più deleghe per le ritenute dei contributi sindacali?
In virtù di quanto disposto dall’art. 39 della Costituzione e dall’art. 14 della legge 300/1970 che garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi, e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, nulla vieta ad un dipendente, nell’esercizio della libertà di associazionismo, di aderire a più organizzazioni sindacali e quindi di essere titolare di più deleghe per il versamento di contributi a loro favore.
- Cosa accade alle ritenute effettuate a favore di un sindacato interessato ad un mutamento associativo?
La materia specifica dei contributi sindacali non rientra tra le competenza dell’Aran.
Si rinvia al CCNQ dell’8 febbraio 1996 che ne disciplina i principi ed, in particolare, stabilisce che le trattenute devono essere operate dall’amministrazione sulla base delle deleghe ricevute dai lavoratori e versate alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate tra quest’ultime e l’amministrazione stessa. Ne deriva, pertanto, che è esclusivamente in capo al lavoratore il diritto di sottoscrivere una delega per il contributo sindacale all’organizzazione da lui stesso prescelta.
L’Aran nulla può aggiungere a quanto contenuto nel citato CCNQ se non significare come, più in generale, ferma rimanendo la libertà di associazione sindacale, la presa d’atto di mutamenti associativi che intervengono nei soggetti sindacali non possa prescindere dalla correttezza degli atti presentati. Le organizzazioni interessate devono, pertanto, produrre tutta la necessaria e formale documentazione a dimostrazione dell’avvenuto mutamento e, in caso di modifica della denominazione, lo statuto della nuova federazione contenente la dimostrazione che la stessa è la prosecuzione, appunto con diversa denominazione, di un preesistente soggetto sindacale di cui acquisisce anche tutte le attività e passività patrimoniali. Da quanto rappresentato ne consegue che in caso di deleghe sottoscritte dai lavoratori direttamente alla nuova federazione non dovrebbero esistere elementi ostativi al versamento dei contributi, nel caso in cui le deleghe siano sottoscritte a favore del preesistente soggetto, si richiama quanto precisato nel precedente paragrafo. Infine, nel caso di contenzioso tra organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene che non sia compito delle amministrazioni dirimerlo, rinviando ai sindacati stessi l’onere della soluzione.

Inserito da gioman il Sabato, 19 maggio @ 12:21:20 CEST (1714 letture)
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varie: Studio sul sindacalismo in Italia

 SINDACATI IN ITALIA
Si riporta integralmente uno studio fatto circa un anno fa, dall'on. Roberto Rosso del Ministero del Lavoro, sul sindacalismo in Italia. E' un quadro completo, anche se non aggiornatissimo, della situazione nazionale a livello confederale.  Ed è sopratutto un'analisi spietata e purtroppo veritiera di quella che era ed è tuttora la situazione italiana, ottenuta esaminando dati provenienti da fonti ufficiali. Questa analisi può essere condivisa o meno, ma essendo stata condotta, nella quasi totalità, in modo asettico è sicuramente più attendibile di quanto non lo siano le analisi autoreferenziali prodotte dalle stesse organizzazioni sindacali ed è sicuramente un valido strumento per gli addetti ai lavori, per approfondire, valutare ed affrontare le criticità denunciate nel documento in questione. Si premette che questa analisi è stata già fatta dagli organi  Confederali Nazionali, il 13 marzo us. nell'ambito dei lavori dell'Esecutivo Nazionale Confederale che in massima parte ha condiviso, pur con qualche distinguo,  i contenuti dello studio in questione.
segue..leggi tutto 

Inserito da gioman il Sabato, 24 marzo @ 14:57:58 CET (1010 letture)
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varie: Le Festività: quali sono.

Le Festività ricorrenti nell'anno: quali sono.

Nell'arco dell'anno sono considerate giornate festive, oltre alle domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge ed altre ricorrenze stabilite dai contratti collettivi di categoria.
In tali giornate il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere un particolare trattamento economico (Cass. 15 settembre 1997, n. 9176); in relazione a specifiche esigenze aziendali può essere chiamato a prestare attività lavorativa e in tal caso deve ricevere il compenso spettante per le ore lavorate con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo (per la conferma della sussistenza di un diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività (Cass. 8 agosto 2005, n. 16634), la quale ha tuttavia precisato che non è consentita - ai sensi dell'art. 12 preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve pertanto escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore).
RICORRENZE FESTIVE
Tipologia Giorno della ricorrenza festiva
festività nazionali previste dalla legge

25 aprile   (anniversario della liberazione)
1° maggio (festa del lavoro)
2 giugno   (fondazione della Repubblica)

Festività infrasettimanali previste dalla legge
il 1° giorno dell'anno (1 Gennaio)
il giorno dell'Epifania (6 gennaio)
il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile)
il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)
il giorno di Ognissanti (1° novembre)
il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre)
il giorno di Natale (25 dicembre)
il giorno 26 dicembre (S.Stefano)
Altra festività prevista dai contratti collettivi
è la ricorrenza del S. Patrono del comune in cui è ubicata l'unità produttiva;  per i lavoratori operanti nel comune di Roma il giorno del Santo Patrono ricorre in occasione della festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno)

Inserito da gioman il Sabato, 03 febbraio @ 11:28:36 CET (1301 letture)
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varie: Virus

 IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE

 scarica il tools per verificare ed eliminare i Worms/trojan più maligni

Nel 2005 il numero dei nuovi pericoli informatici è aumentato addirittura del 48% con la predominanza del tenace worm Zafi-D, in testa alla classifica, mentre il virus più dannoso dello scorso anno, Netsky-P, è scivolato al secondo posto. Al contrario, Sober-Z, apparso solo a novembre 2005, si è già attestato in terza posizione continuando ad irrompere nelle reti di tutto il mondo e mettendole a serio rischio.

nel 2005 una mail su 44 in media conteneva un codice virale. Questa cifra è salita a dodici durante le emergenze più serie, mentre sono stati identificati 15.907 nuovi codici malevoli. I dieci virus più diffusi dell’anno sono stati:

  

Posizione Nome Percentuale Prima apparizione
1 Zafi-D 16,7% Dicembre 2004
Netsky-P 15,7% Marzo 2004
3 Sober-Z 6,0% Novembre 2005
4   Sober-N 4,3% Maggio 2005
Zafi-B 4,0% Giugno 2004
Mytob-BE 3,9% Giugno 2005
Mytob-AS 3,8% Giugno 2005
8   Netsky-D 3,0% Marzo 2004
Mytob-GH 1,9% Ottobre 2005
10  Mytob-EP 1,8% Giugno 2005
11 Altri 38,9%

"Non si deve farsi ingannare dalle cifre: è vero che le vecchie conoscenze guidano la classifica, ma il notevole aumento del numero di nuove minacce dimostra che il 2005 è stato tutt’altro che un anno tranquillo sul fronte delle minacce alla sicurezza", ha dichiarato Graham Cluley, Senior Technology Consultant di Sophos. "Questo incremento spaventoso è dovuto al rinnovato interesse delle bande criminali per la creazione di trojan, worm e virus a scopo di lucro. Prendendo di mira un numero ristretto di vittime, i cyber-criminali possono colpirli con codici malevoli creati ad hoc per eludere il sistema di sicurezza".

È interessante notare che, mentre tutte le minacce presenti nella classifica sono worm scritti per Windows, il numero di trojan creati nel 2005 supera quello dei virus con un rapporto di almeno 2:1. Inoltre, la percentuale di codici malevoli, compresi i componenti spyware, è salita dal 54,2% di gennaio al 66,4% di fine anno. Queste cifre confermano la convinzione che gli autori di software malevoli preferiscano sferrare attacchi mirati, invece di diffondere a tappeto i loro virus. In questo senso si spiega anche l’aumento del volume di spam inviato dai computer zombie che rappresenta ormai più del 60% dello spam prodotto nel mondo.

"Contrariamente ai virus o ai worm, i trojan non possono autoreplicarsi, ovvero li si deve per forza inviare per e-mail o depositarli nei siti web, affinché possano diffondersi. Una pratica sempre più comune è quella di inviare nuovi trojan in massa dai computer zombie", aggiunge Walter Narisoni, Security Analyst di Sophos Italia. "Non sorprende che la maggior parte delle minacce presenti nella top ten consenta agli hacker di avere accesso a un PC infetto, permettendo loro di trasformarlo in zombie, rubare informazioni e distribuire il loro codice malevolo all’insaputa degli utenti".

Il rapporto pubblicato da Sophos rivela che i computer non protetti hanno il 40% di probabilità di essere infettati da un Internet worm dopo dieci minuti di connessione, trasformandosi in zombie controllati in remoto da un hacker.

Inoltre, il rapporto identifica i Paesi che hanno prodotto la maggiore quantità di spam del 2005 a livello mondiale e cita l’aumento dello spam con contenuto pornografico e delle e-mail fraudolente di tipo azionario che tentano operazioni di "pump-and-dump".

Virus SOBER (diffusione Novembre 2004)

Si sta diffondendo a macchia d'olio la variante I di Sober, un "mass mailing worm" che presenta molte caratteristiche comuni con le precedenti versioni, ovvero l'invio di email contenenti una copia del worm verso tutti gli indirizzi trovati all'interno dal computer infettato.

In passato altre varianti di Sober hanno raggiunto la "soglia di attenzione", la D nello scorso marzo e Sober.C nel gennaio 2004, trattati rispettivamente nel numero 87 e 76 di SalvaPC News.

UNA VARIANTE CORROTTA

----------------------------------

Di Sober.I purtroppo esiste una variante corrotta che, per qualche ragione non ancora chiarita, raggiunge il computer della vittima all'interno di un file incompleto, situazione che mette in crisi i sistemi antivirus che possono non riuscire a rilevare il worm.

In particolare, una versione "corrotta" di Sober.I puo' riuscire ad installarsi nel computer senza trovare alcuna opposizione dai software di protezione. Si puo' riconoscere un computer infettato in questo modo perche' all'avvio di Windows si riesce a vedere per pochissimi istanti una finestra del "prompt dei comandi DOS", la classica finetra nera che appare anche quando si sceglie dal menu' Avvio il "prompt dei comandi".

Se un computer viene infettato da una versione corrotta di Sober.I bisogna necessariamente procedere alla sua rimozione manualmente, seguendo le istruzioni pubblicate dai centri antivirus e disponibili agli indirizzi riportati in fondo a questo messaggio.

CHE DANNI PROVOCA

----------------------------

Sober.I, oltre ad inviare un gran numero di messaggi contenenti se stesso, puo' scaricare ed eseguire programmi nel computer infettato attraverso la porta TCP 37.

QUALI I SISTEMI A RISCHIO

----------------------------------

Questa nuova variante di Beagle e' in grado di infettare tutti i sistemi operativi Windows dalla versione 95 in poi, Windows Server 2003 compreso.

COME FUNZIONA

----------------------

Appena avviato su di un computer scatta l'infezione che prevede varie operazioni:

- Per primo, all'utente appare una finestra di errore con la scritta: "WinZip_Data_Module is missing ~Error: {2A0DCCF6}"

- Vengono creati 15 file nella cartella di sistema di Windows, due di questi file hanno un nome casuale, gli altri sono i seguenti:

clonzips.ssc

clsobern.isc

cvqaikxt.apk

dgssxy.yoi

nonzipsr.noz

Odin-Anon.Ger

sb2run.dii

sysmms32.lla

winexerun.dal

winmprot.dal

winroot64.dal

winsend32.dal

zippedsr.piz

- Modifica del registro di Windows con l'impostazione dei parametri di avvio del computer in modo da essere sempre avviato ad ogni accensione.

- Download di file: in questa fase grazie alla backdoor sulla porta TCP 37 il worm potrebbe scaricare sul computer un file prelevato da "home.arcor.de", seppure al momento nessuno dei file che Sasser.I ha tentato di scaricare sono presenti su quel server.

- Scandaglia l'hard disk del computer alla ricerca di indirizzi email, cercandoli all'interno dei file.

- Utilizza un proprio server SMTP per inviare a tutti gli indirizzi recuperati sul computer infetto una email con una copia di se stesso. L'utilizzo di un proprio server SMTP impedisce agli utenti di percepire questa operazione.

COME RICONOSCERLO

-----------------------------

Il messaggio di posta elettronica che contiene Sober.I non ha segni distintivi, il mittente dell'email e' casuale, il soggetto viene scelto tra una lunga serie di breve frasi in inglese o tedesco, cosi' come il corpo del messaggio con la sola differenza che spesso le frasi sono piu' d'una.

L'allegato dell'email puo' avere nomi ed estensioni diversi, cosi' come avere doppie estensioni, pratica quest'ultima che inganna l'utente facendogli sembrare, ad esempio, che l'allegato sia un semplice file di testo (txt) mentre in relta' una seconda estensione non visibile e' il comando di attivazione del worm: cliccando sul file non si apre il file di testo ma si avvia l'infezione del computer.

ULTERIORI INFORMAZIONI

---------------------------------

Un tool di rimozione in inglese per Sober.I e' a disposizione al seguente indirizzo:

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.sober.removal.tool.html

Per le versioni corrotte di Sober.I bisogna invece seguire le istruzioni (in inglese) per rimuovere manualmente il worm ai seguenti indirizzi (dove si trova anche una descrizione completa del worm):

http://www.sarc.com/avcenter/venc/data/w32.sober.i@mm.html

oppure

http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_SOBER.I

Altre informazioni su questa variante di Beagle sono disponibili in inglese al seguente indirizzo:

http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32soberi.html

Fonte: Salva PCNews

Inserito da luckysoft il Giovedì, 09 febbraio @ 18:54:40 CET (1069 letture)
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varie: Relazioni sindacali ''nota ARAN 27/05/2004''

   '' Delegazione trattante e titolarità delle  prerogative nei luoghi di lavoro ''
-Chiarimenti ARAN-

Con la nota del 27/5/2004 l’ARAN ha inteso dare una risposta a carattere generale a tutti quei quesiti riguardanti la composizione delle delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa e i titolari delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

Inserito da gioman il Domenica, 03 luglio @ 18:07:09 CEST (4017 letture)
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varie: Finanziaria 2005 - commi di interesse sanitario - L.31 del 30/12/2004

Finanziaria 2005 - 
COMMI DI INTERESSE SANITARIO
Legge n° 31 del 30.12.2004

Comma 5 - Tetto del 2% d’ incremento. La spesa complessiva del 2005 non può aumentare più del 2% della spesa effettiva registrata nel 2004 (norma valida per tutte le P.A. che potrebbe premiare le regioni in forte deficit come la Campania);

comma 93 - Riduzione spesa per personale. Anche per il Ssn, esclusa l’Università, vale la norma che prevede la riduzione del 5% della spesa per il personale. Per farlo si dovranno rivedere le dotazioni organiche;

comma 102 - Limite alle assunzioni. Il turn-over per i contratti a tempo indeterminato, esclusi gli infermieri, è limitato al 20 per cento per il 2005 e 2006 e al 50 per cento per il 2007;

comma 164 - Finanziamento del Ssn. Stanziati 88,195 miliardi di euro per il 2005, 89,96 per il 2006 e 91,759 per il 2007. Nelle cifre sono compresi i 50 milioni di euro annui per l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Ripiano debiti: stanziati 2 miliardi di euro in più per il il ripiano dei disavanzi 2001/2003. Nella somma sono compresi 50 milioni di euro per la regione Lazio, sempre riferiti al Bambin Gesù;

comma 165 - Tetto di spesa per farmaceutica. Confermato il tetto di spesa del 13 per cento del Fsn. Confezionamento ottimale dei farmaci: sarà realizzato almeno per le patologie più frequenti. Prevista anche la confezione d’avvio per le terapie usate per la prima volta.

comma 166 - Classe Otc.  Si aggiunge una quarta categoria nel prontuario farmaceutico, che comprenderà i farmaci di automedicazione che hanno il diritto di fare pubblicità al pubblico;

comma 167 - Stop alla doppia firma su ricette. Abolizione della controfirma del medico prescrittore e certificazione del diritto all’accesso al farmaco soggetto a nota limitativa;

comma 168 - Promozione farmaci generici. Stanziati un milione di euro l’anno per il triennio per un piano di comunicazione per favorire i generici affidato all’Aifa.

comma 169 - Nuovi standard per i Lea. Prevista la determinazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo, di esito e quantitativi dei Lea (da determinare entro il 30 giugno 2005);

comma 170 - Nuove tariffe.  Previsione di nuove tariffe massime per prestazioni e funzioni assistenziali. Gli importi tariffari superiori restano a carico delle regioni che li hanno determinati (da fissare entro il 30 marzo 2005 e poi ogni due anni);

comma 171-Tariffe e residenza. Obbligo di applicazione delle tariffe regionali indipendentemente dalla residenza dell’assistito. In particolare il testo di questo comma. Molto importante per i laboratoristi, recita: "Ferma restando la facoltà delle singole regioni, di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione delle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

comma 172 - Nuovi poteri per il Ministero. Potere di accesso al Ministero della Salute oltre che nelle Asl e aziende ospedaliere anche negli Irccs, Fondazioni e Policlinici universitari. Il potere è integrato con la potestà di verifica dell’effettiva erogazione dei Lea secondo criteri di efficienza e appropriatezza in riferimento ai tempi di attesa.

comma 173 - Vincoli per i finanziamenti. Condizione per l’accesso delle Regioni ai maggiori finanziamenti rispetto all’accordo del 2001 (patto di stabilità) da stabilire d’intesa tra lo Stato e le Regioni, che contemplino: conferma attuali adempimenti, individuazione di casi nei quali debba essere previsto l’affiancamento alle Regioni dei ministeri della Salute e dell’Economia, per migliorare la definizione dei criteri da adottare. Rispetto degli obblighi di programmazione regionale di razionalizzazione dell’offerta e domanda ospedaliera (riequilibrio posti letto per acuti, lungodegenza e riabilitazione, incremento day hospital, aggiornamento personale). Obbligo del pareggio di bilancio, avvio di verifiche trimestrali.

comma 174 - Obblighi per le Regioni. Obbligo dell’adozione di provvedimenti regionali per il pareggio economico finanziario. Diffida del Governo ad adottare provvedimenti in caso di inadempienza regionale, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in esame. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, deve adottare i provvedimenti necessari , ivi inclusi le addizionali Irpef e Irap.

comma 175 - Blocco a finanziamenti Regioni in deficit. Blocco finanziamenti aggiuntivi alle Regioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 178.

comma 177 - Convenzionati a tempo indeterminato. Facoltà alle Regioni di trasformare rapporti convenzionati a tempo determinato in tempo indeterminato, in modo da assicurare una diminuzione della spesa del 20 per cento

comma 178 - Durata delle convenzioni. Fissata la durata quadriennale per la parte normativa e biennale e per la parte economica delle convenzioni mediche.

comma 179 - medici controllori. Incarico ai medici di famiglia e pediatri di segnalare inefficienze gestionali e organizzative che comportino violazione degli obiettivi di contenimento dei costi di cui al comma 17. Per far questo si dispone che le due categorie siano messe in raccordo con le Aziende sanitarie locali, quelle ospedaliere e gli altri istituti di cura e ricovero.

comma 180 - Collaborazione tra Regioni e ministeri. Accordi tra Regioni e Ministeri della Salute e dell’Economia, con supporto Assr, per l’individuazione di interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico in caso di pericoli di sfondamento. La sottoscrizione degli accordi diventa pregiudiziale per accedere alla riattribuzione dei maggiori finanziamenti precedentemente sospesi.

comma 181 - Altri vincoli per i finanziamenti. L’erogazione alle Regioni di 1 miliardo di euro per il 2005, 1,2 per il 2006 e 1,4 per il 2007, compresi nei finanziamenti previsti per il Fsn, è condizionato al rispetto degli obblighi previsti dal comma 178 e all’obiettivo di ripianamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per la quota a loro carico.

comma 182 - Limitatamente al 2004. Facoltà alle Regioni di non ricoprire il 40 per cento dello sfondamento del tetto alla spesa farmaceutica, qualora il disavanzo conseguente sia stato comunque riassorbito nell’ambito del bilancio complessivo del Sistema sanitario regionale. Intesa Stato-Regioni per compensazioni: effetti derivanti dal versamento delle quote a carico delle aziende farmaceutiche in caso di sfondamento della spesa farmaceutica.

comma 183 - Sfondamento della spesa farmaceutica. A partire dal 2005 la quota a carico delle Regioni, in caso di sfondamento del tetto alla farmaceutica sale dal 40 al 50 per cento.

comma 184 -tempi del riparto del Fsn: Si stabilisce che sarà ripartito il 95 per cento del Fsn e che l’ulteriore 5% sia erogato a seguito di verifica degli adempimenti di cui ai commi 178 e 186. In attesa del riparto definitivo si erogherà il 95 per cento della quota corrisposta nel 2004 più il 2 per cento.

comma 185 - Tessera sanitaria. La consegna della tessera sanitaria informatizzata a tutti i cittadini detentori di codice fiscale da parte del ministero dell’Economia, è fissata entro il 31 dicembre del 2005.

comma 186 - Riduzione spese sistema informativo. Riduzione del 5 per cento della spesa per il rinnovo dei contratti di fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Servizio informativo sanitario.

comma 187 - Assegnazione di 15 milioni di euro alla Fondazione San Raffaele del monte Tabor.

comma 188 - Potenziamento nuove tecnologie.  Obbligo per le Regioni che hanno ancora in corso interventi straordinari con finanziamenti ex legge Finanziaria del 1988, di destinare una quota dei finanziamenti al potenziamento e ammodernamento tecnologico.

Inserito da gioman il Domenica, 19 giugno @ 10:22:24 CEST (1332 letture)
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