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leggi e decreti: L'Equiparazione tra il personale universitario e quello del SSN

A cura di Filippo Porcelli
- Segretario Generale - Cisal Università
-

L'EQUIPARAZIONE TRA IL PERSONALE UNIVERSITARIO DEI POLICLINICI E QUELLO DEL SSN

E' noto che in molte Università al personale che opera presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionate, per la parte assistenziale,con il Servizio Sanitario Nazionale non è mai stata effettuata l'equiparazione del relativo trattamento economico a quello del corrispondente personale delle ASL di pari mansioni,funzioni ed anzianità. Detta equiparazione è prevista dalla normativa vigente ed è confermata dai Contratti Collettivi di lavoro del Comparto Università. 



L'EQUIPARAZIONE TRA IL PERSONALE UNIVERSITARIO DEI POLICLINICI E QUELLO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E' noto che in molte Università al personale che opera presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionate, per la parte assistenziale,con il Servizio Sanitario Nazionale non è mai stata effettuata l'equiparazione del relativo trattamento economico a quello del corrispondente personale delle ASL di pari mansioni,funzioni ed anzianità. Detta equiparazione è prevista dalla normativa vigente ed è confermata dai Contratti Collettivi di lavoro del Comparto Università. La Cisal Università, sindacato autonomo, affiliato alla Confederazione CISAL, è presente in tutti i Policlinici Universitari a gestione diretta ed è pertanto in grado di garantire ai lavoratori un qualificato livello di competenza nel settore.
Gli interessati, al fine di ulteriori spiegazioni, possono contattarci inviando una e-mail  tramite il sito della Cisal Università, oppure via fax ai  n° 091/328244 - 081/7462326


L'equiparazione tra il personale universitario dei Policlinici e quello Ospedaliero del SSN
"Determinata dal Legislatore la corrispondenza prevista per il personale universitario non medico con funzioni assistenziali al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità"

L'art. 31 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 ha previsto che al personale sanitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le ASL, anche se gestiti direttamente dalle Università è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico a quello del personale delle ASL di pari funzioni, mansioni e anzianità, precisando peraltro che l'equiparazione del personale universitario a quello delle ASL ai fini della corresponsione dell'indennità avrebbe dovuto essere stabilita in apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (art.31, quarto comma).
Prima dell'entrata in vigore del DPR n.761 del 1979 il principio della equiparazione del personale universitario che esercitava attività assistenziale e personale sanitario ospedaliero risultava realizzato, per il personale medico dalla legge 25 marzo 1971 n. 213 e per il personale non medico dalla legge 16 maggio 1974 n.200. Mentre relativamente al personale medico, attuazione del sistema delineato dal 4 comma del citato art.31 è avvenuto con il DPR 11 luglio 1980 n.382 il quale con l'art. 102 comma 4, ha proceduto a fissare direttamente le corrispondenze funzionali tra personale medico del servizio sanitario nazionale e quello medico universitario, per il restante personale universitario le corrispondenze sono state determinate soltanto con il decreto 9 novembre 1982. Tale decreto prevede che il personale universitario sanitario (medico e non medico) che esplica attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura gestiti dalle Università e convenzionati ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, è equiparato economicamente al personale delle ASL di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 .

Gli schemi tipo sono stati approvati con D.I. 9 novembre 1982 e precisamente riportati al suo allegato D.
Le indennità equiparative sono corrisposte direttamente dall'Università e la stipula della convenzione con la regione attiene esclusivamente per la provvista delle somme necessarie per il pagamento delle indennità e non al diritto dei dipendenti a percepire il trattamento economico previsto dalle norme di diritto.
In conclusione che dall'entrata in vigore del decreto 9 novembre 1982 che ha emanato gli schemi tipo di cui fa menzione l'art.31 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 deve ritenersi attuata la corrispondenza prevista all'allegato D del predetto decreto del personale universitario non medico con funzioni assistenziali al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità.
(Vedasi anche sentenze sull'argomento del CdS : Sez. VI, 14 luglio 1988, n. 929, 30 ottobre 1981, n. 618 e 17 febbraio 1995 sentenza ATZERI )
Altre sentenze a favore: Sentenza di 1° grado Tribunale del lavoro di Cagliari n° 2216 anno 2002 - causa di lavoro iscritta al n° 3634 del R.A.C.L. anno 2001
Sentenza Corte di Appello di Cagliari n° 704 anno 2003 - R.G. 627/02 - Decisa il 2/11/03 depositata il 28/11/03

ESTRATTO DEL CCNL DEL COMPARTO UNIVERSITÀ 99/01 in vigore dal 9/8/2000
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 51
NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
2. Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.
3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.
4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l'incremento dell'indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista dall'art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
5. Le Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per l'inquadramento, nell' apposita area della categoria elevate professionalità, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996.
6. Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate dal presente CCNL.

DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA. del 20 dicembre 1979, n. 761 (1).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 1 della legge 22 ottobre 1979, n. 510;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e della pubblica istruzione;
EMANA IL SEGUENTE DECRETO:
OMISISS……
1. 31. Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e sono versate, con le modalità grave; previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (10/b) e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma (10/c).
(10/c) Vedi, anche, l'art. 95, L. 11 luglio 1980, n.312, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato
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Inserito il Lunedì, 18 aprile @ 20:09:53 CEST di gioman
 
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