CSA della CISAL UNIVERSITÀ
Statuto
Denominazione, finalità e costituzione
Art. 1
Il coordinamento Sindacale Autonomo della CISAL UNIVERSITÀ (nel prosieguo indicato come C.S.A.) con sede in Roma, è una organizzazione sindacale, apartitica ed apolitica, che associa e rappresenta i lavoratori che, in qualunque ruolo, area e categoria ed a qualsiasi titolo operano nelle Università italiane, ivi compreso il personale docente e di altri comparti del pubblico impiego e delle relative aree dirigenziali.
Il CSA persegue le seguenti finalità:
- partecipa alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché alla sottoscrizione dei contratti di lavoro nazionali e territoriali;
- promuove la partecipazione e la collaborazione al progresso e al miglioramento dell’organizzazione del lavoro elaborando studi e proposte di politica e programmazione a qualsiasi livello, a sostegno del lavoro e degli interessi dei lavoratori;
- assiste i lavoratori di cui al precedente comma in ogni rapporto con i datori di lavoro, ivi compresa la sede conciliativa e giudiziale secondo le norme di legge di tempo in tempo vigenti;
- organizza incontri di studio, convegni e altre iniziative e manifestazioni attinenti le problematiche dei lavoratori ad esso appartenenti;
- concorda le modalità e le forme elettive unitarie di rappresentanza sindacale, nonché l’organizzazione e la partecipazione alle iniziative sindacali, assistenziali e culturali in favore dei lavoratori.
Tesseramento
Art. 2
Il CSA associa, e quindi iscrive, i lavoratori del comparto Università, del personale docente dello stesso, nonché quello di altri comparti e delle relative aree dirigenziali, che in qualunque ruolo, area e categoria ed a qualsiasi titolo operano nelle Università italiane, ed è titolare in via diretta delle deleghe dagli stessi rilasciate.
Le OO.SS. già costituenti il CSA e le OO.SS. allo stesso già aderenti possono imputare alla diretta titolarità del CSA le deleghe di cui sono intestatarie. Nelle more del perfezionamento di tale procedura i lavoratori iscritti alle predette sigle acquisiscono la qualità di associati al CSA.
La predetta imputazione deve avvenire attraverso fusione o altre forme che comportino l’effettivo trasferimento, in capo al CSA, della titolarità delle deleghe rilasciate dai lavoratori all’associazione già costituente o aderente.
Qualora, tuttavia, una O.S. già costituente o aderente al CSA non adempia alla formalizzazione degli atti ed al trasferimento della titolarità delle proprie deleghe in favore del CSA entro il 30/03/2008, in conformità con quanto previsto in materia, dal CCNQ 7.8.1998 (art. 19), tutti i suoi associati perderanno la qualità di iscritti al CSA e decadranno da ogni carica eventualmente rivestita.
Incorporazione di altre sigle
Art. 3
Il CSA può incorporare, attraverso fusione o qualunque altra forma, altri sindacati dei comparti Ricerca, Sanità, AFAM, etc. e delle relative aree dirigenziali che in qualunque ruolo, area e categoria ed a qualsiasi titolo operano nelle Università italiane; tali incorporazioni debbono necessariamente comportare in capo al CSA l’effettivo trasferimento della titolarità delle deleghe rilasciate dai lavoratori alla associazione richiedente la fusione.
Le domande di adesione devono essere presentate al Coordinamento Nazionale, che è quindi competente e deliberare in merito alle stesse.
Adesione Confederale
Art. 4
Il CSA è aderente alla CISAL; il rapporto tra il CSA e la CISAL è disciplinato dallo statuto confederale della CISAL.
Organi
Art. 5
Sono organi del CSA:
- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio Generale Nazionale
- Il Segretario Generale Nazionale
- La Segreteria Nazionale
- Il Congresso Aziendale o di Ateneo
- Il Consiglio Generale Aziendale o di Ateneo
- Il Segretario Aziendale o di Ateneo
- La Segreteria Aziendale o di Ateneo
- Il Coordinamento Regionale
- Il Coordinatore Regionale
Congresso Nazionale
Art. 6
Il Congresso Nazionale è l’organo supremo del Sindacato, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie.
Esso delibera:
- con maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati congressuali relativamente alle modifiche del presente statuto;
- con maggioranza semplice in tutti gli altri casi.
Esso si celebra in via ordinaria ogni cinque anni ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 degli iscritti.
Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Generale Nazionale.
Al congresso partecipano i delegati eletti attraverso la celebrazione dei congressi aziendali o di ateneo.
Il Congresso elegge il Consiglio Generale Nazionale.
Consiglio Generale Nazionale
Art. 7
Il Consiglio Generale Nazionale a regime si compone di un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 21 ed un massimo di 51, da eleggersi in sede congressuale. Tale organo è convocato e presieduto dal Segretario Generale Nazionale che ne fa parte di diritto.
In via transitoria e sino alle elezioni degli organi statutari da effettuarsi in Congresso, il Consiglio Generale Nazionale è composto così come da allegato al presente statuto (schema ripetibile per qualsiasi organo).
Le delibere del Consiglio Generale Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
In sede regolamentare sono, altresì, disciplinate le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio Generale Nazionale.
Il Consiglio Generale Nazionale ha competenza in materia di:
- indirizzo politico generale;
- organizzazione e disciplina interna;
- politiche contrattuali;
- attività finalizzate all’elezione dei componenti delle RRSSUU;
- criteri generali di gestione dei diritti e prerogative sindacali.
Pertanto il Consiglio Generale Nazionale, massimo organo direttivo del CSA tra un congresso e l’altro, ha i seguenti poteri:
- convoca il Congresso Nazionale;
- cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali;
- elegge il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale composta da un minimo di cinque ed un massimo di nove componenti;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario;
- emana regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e finanziaria, a meno di esplicite deroghe in favore di altri organi statutari;
- fissa l’importo della quota associativa al Sindacato;
- dirime le controversie interne relative all’esercizio dei poteri statutari e delle prerogative sindacali;
- esercita le azioni disciplinari interne.
Segreteria Nazionale
Art. 8
La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale che ne stabilisce l’ordine del giorno.
Le delibere della Segreteria Nazionale sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, a parità di voti prevale quello del Segretario Generale.
Pertanto, la Segreteria Nazionale, massimo organo esecutivo del CSA ha le seguenti competenze:
- provvede a nominare i rappresentanti del Sindacato presso organismi e Commissioni;
- vigila sugli organi periferici del Sindacato, coordinandone l’attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti;
- individua le delegazioni trattanti in sede di rinnovo dei CCNL;
- assegna i distacchi sindacali e i permessi sindacali, secondo un criterio che tenga conto delle consistenze associative certificate secondo le modalità organizzative interne.
Segretario Generale Nazionale
Art. 9
Il Segretario Generale Nazionale, viene eletto dal Consiglio Generale nella prima seduta ed è il legale rappresentante del CSA.
Fermi restando i poteri connessi alla legale rappresentanza del sindacato, compete comunque al Segretario Generale Nazionale:
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale individuandone, altresì, l’ordine del giorno;
- effettua gli accrediti in sede nazionale ed in sede locale, in assistenza di struttura per la contrattazione decentrata;
- emana gli atti e le comunicazioni inerenti la gestione e la fruizione delle prerogative sindacali, rispetto alle Amministrazioni interessate.
In via transitoria e sino alla celebrazione del I Consiglio Nazionale, l’incarico è assegnato alla persona individuata in calce al presente statuto, in conformità al criterio di maggiore rappresentatività delle OO.SS. già costituenti il CSA.
Prerogative sindacali del CSA
Art. 10
In via transitoria la distribuzione dei distacchi e dei permessi sindacali, a livello nazionale e territoriale, tiene conto della preesistente organizzazione per sigle costituenti ed aderenti nonché della loro consistenza associativa. Altre modalità, anche a regime, verranno disciplinate con uno o più regolamenti.
Autonomia organizzativa e finanziaria
Art. 11
In relazione alla gestione economica del tesseramento, nell’ambito del CSA le strutture aziendali e di Ateneo, conservano autonomia amministrativa in relazione a risorse e patrimonio preesistente.
Potrà, comunque, essere prevista l’apertura di più conti correnti per la gestione del tesseramento unitario e l’amministrazione delle strutture.
Modifiche statutarie
Art. 12
Il presente statuto, la cui approvazione si rende necessaria per l’intervenuta modifica dell’art. 19 del CCNQ 7/8/1998 in materia di prerogative sindacali può essere modificato dal Congresso Nazionale con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei voti. Sempre in sede congressuale verrà deliberato circa l’introduzione di norme disciplinanti l’eventuale scioglimento dell’associazione.
Norme regolamentari di attuazione e integrazione
Art. 13
Come già indicato nei precedenti articoli, il Consiglio Generale Nazionale adotta uno o più Regolamenti di Esecuzione del presente statuto.
Norma finale
Art. 14
Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme di legge.
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Il presente Statuto registrato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, sarà inviato in copia per quanto di competenza e per la maggiore rappresentatività all’ARAN ed alle altre Amministrazioni competenti.
Letto e sottoscritto
Roma, li 25/09/2007