FINANZIARIA 2007
(Legge n° 296 del 27.12.2006)
La Legge n° 296 del 27.1.2006 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato nuovamente il sistema della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, prevedendo un nuovo scaglionamento dei redditi, nonché la sostituzione delle deduzioni con detrazione d'imposta personali e per familiari a carico.
Il nuovo sistema fiscale, ai sensi dell'art.11 del Dpr 917/86, così come modificato dalla predetta finanziaria, è il seguente:
| fino a 15.000 euro |
aliquota del 23% |
| oltre 15.000 fino a 28.000 euro |
aliquota del 27% |
| oltre 28.000 fino a 55.000 euro |
aliquota del 38% |
| oltre 55.000 fino a 75.000 euro |
aliquota del 41% |
| oltre 75.000 euro |
aliquota del 43% |
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Sono stati, inoltre sostituiti gli artt. 12 e 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo, rispettivamente le detrazioni d'imposta per familiari a carico e le altre detrazioni.
A questo proposito, si ritiene opportuno segnalare che le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite al 50% tra i genitori ovvero, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
Inoltre, si comunica che a seguito dell'applicazione dell'art.1 comma 769 della citata legge finanziaria 2007, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, sarà a applicato, a carico del lavoratore, un aumento dell'aliquota contributiva ai fini pensionistici (Ritenuta Tesoro) pari allo 0,05 per cento, di conseguenza l'aliquota medesima con questa variazione passerà dall'8,75% all'8,80%.
INFORMATIVA utile alla compilazione
1) CONIUGE A CARICO
La deduzione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo superiore a €uro 2.840,51 annue, ai lordo degli oneri deducibili, previsti dall'art 10 del D.P.R. 917/86.
2) FIGLI A CARICO
Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, (indipendentemente dall'età).
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la deduzione prevista per i! coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la deduzione per quest'ultimi. La mancanza del coniuge che da luogo alla concessione della predetta deduzione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che i! lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:
a) quando l'altro genitore è deceduto;
b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
e) quando da certificazione giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.
3) ALTRE PERSONE A CARICO
Si considera persona a carico colui che, con redditi propri non superiori a €uro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili, indicati aìl'art. 433 del Codice Civile e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.
4) VALIDITÀ
II contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.
5) REDDITO COMPLESSIVO
Per reddito complessivo s'intende la somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente ed assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'imprese, diversi).